Mission

    AMPI è l’associazione sindacale datorile nata per difendere e tutelare gli interessi delle
micro e delle piccole imprese e per essere d'aiuto ai propri associati alle nuove sfide
del mercato e della tecnologia.

 La missione dell’associazione AMPI è di porre in condizione il mondo della micro e piccola impresa, nel suo insieme, di fronteggiare e vincere la sfida della globalizzazione sul piano economico, culturale e sociale, stimolando la comunità provinciale a fare altrettanto. AMPI è diventata partner di CNA Venezia, per valorizzare e rappresentare sindacalmente l'impresa nel mondo dell'artigianato.

Questa missione di fondo è l’elemento che unifica le diverse componenti dell’identità dell’Associazione, il motivo ispiratore e il punto di riferimento generale delle diverse attività – sindacali, di rappresentanza e di servizio – che vengono intraprese.

L’Associazione è:

  • soggetto sindacale nella gestione dei contratti di lavoro, oltre che tutelare gli interessi degli associati di fronte alle rappresentanze dei lavoratori, favorisce lo sviluppo e sollecita  l’applicazione di istituti contrattuali in grado di aprire nuove possibilità per le relazioni di lavoro e per la competitività delle aziende;
  • soggetto di rappresentanza nelle relazioni con il sistema sociale, politico-associativo, istituzionale, per la costruzione di patti territoriali, esprime richieste e posizioni per una  politica dello sviluppo coerente con le specificità locali e con i vincoli della globalizzazione;
  • assistenza e consulenza per lo sviluppo socio/economico, favorisce la formazione delle competenze imprenditoriali e manageriali, l’accesso degli associati ai nuovi modelli, strumenti e opportunità di business sia in Italia che all'Estero;
  • formazione professionale di base come snodo centrale di reti di comunità professionali (le categorie e i mestieri) rappresenta per gli associati sia un luogo di riconoscimento e di tutela degli interessi, sia un’opportunità di  scambio e di conoscenze, di crescita comune;
  • struttura di servizi alle imprese, opera come supporto alla gestione delle aziende associate, con una mirata consulenza gestionale, in modo tale da favorire non solo la regolarità dei registri contabili e dei bilanci della micro e piccola impresa - artigiana, commerciale, e della piccola industria - ma anche il suo equilibrio finanziario e patrimoniale, il suo sviluppo strategico, commerciale ed organizzativo.
  • assistenza creazione e gestione di rete d'imprese di qualunque tipo (imprese individuali, società imprese artigiane o agricole, nonché le cooperative). Deve, invece, ritenersi esclusa la possibilità che facciano parte del contratto di rete soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Restano esclusi dal contratto di rete i professionisti, gli enti di ricerca,le università e le associazioni di categoria, le pubbliche amministrazioni nonché le società estere (senza una sede nel nostro Paese)

La micro e piccola impresa rappresenta un mondo portatore di un nuovo sviluppo socio/economico, nel quale sfumano i confini e le contrapposizioni tipiche della società industriale tra lavoro e capitale, tra interessi dell’impresa e interessi della comunità locale. AMPI è portatrice di valori economici che si compenetrano con lo sviluppo sociale e l’equilibrio ambientale, in un mix che va perpetuato con scelte equilibrate e intelligenti di apertura verso l’esterno e di contemporaneo mantenimento delle radici e della cultura economica locale.

Statuto

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STATUTO

 TITOLO I – COSTITUZIONE FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1  Costituzione 

Ai sensi dell’ articolo 18 (Parte I, Titolo I°) della Costituzione Italiana e del I° comma, art. 36 del Codice Civile, è costituita Associazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese e della Produzione e dei Servizi  brevemente denominata “AmPI”. L’Associazione   aMPI e’ un’associazione sindacale, culturale, libera, democratica, apartitica e professionale autonoma e senza scopo di lucro. L’Associazione potrà aderire ad Associazioni, Federazioni o Confederazioni che abbiano attinenza con il proprio statuto sociale, secondo le modalità e gli accordi che saranno sottoscritti.

Articolo 2 Sede  

L'associazione ha prima sede è in provincia di Venezia  a Cavarzere. Altre sedi potranno essere in seguito deliberate  alla presidenza senza per questo modificare lo statuto.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci che compiano infrazioni all’ordinamento statutario sono rinviati, a iniziativa del Presidente, al giudizio del Collegio dei Probiviri.  Nelle more della decisione del suddetto organo, il Presidente per cautela può procedere alla sospensione per: indegnità morale, assunzione e divulgazione dell’associazione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti, inosservanza del presente statuto, inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari. ll Collegio dei Probiviri può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti: ammonimento, sospensione dalle cariche e/o dall’attività associativa, espulsione.

 Articolo  4  - AUTONOMIA 

 L’AMPI  si configura come indipendenti ai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante delle libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, come moto di essere e di svolgere l’azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilità associative e di confronto con le realtà sociali che caratterizzano la vita del Paese e si costituiscono a premessa per il suo sviluppo futuro.L’autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa dell’AMPI viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti delle vita  sociale e delle sue espressioni e conformazioni. Un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare l’azione sindacale che l’Associazione intende manifestare alle realistiche valutazioni delle problematiche degli associati e allo sviluppo economico e civile della società, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di ammortizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita sociale della comunità nazionale.

 Articolo 5  - DEMOCRAZIA

L’AMPI, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana italiana, che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell’impegnarsi a sostenere e a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

 Articolo 6 – SCOPI

L’AMPI non ha fini di lucro. Obiettivo dell’Associazione è primariamente la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, sindacali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano di volta in volta, il confronto tra produzione e lavoro. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.L'associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento. In particolare, si propone di:

-    difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali, di tutti i propri iscritti, con assoluta  obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati sia: locali, regionali, nazionali, europee;

-    promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle micro e piccole imprese dei vari settori, compresi i servizi, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni ed in particolare le imprese dell’area dell’artigianato, con particolare riguardo alla sicurezza negli ambienti di lavoro, sicurezza dei dati, alla prevenzione incendi, alla prevenzione sanitaria e alla diffusione della cultura della certificazione di qualità integrata.

-    assistere quindi in materie d’ambiente sicurezza e igiene del posto di lavoro, nel pieno rispetto delle normative vigenti in merito all’Haccp, al D.Lgs. 494/94 D.Lgs. 626/94 DLgs 196/03;

-    promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento e istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese.

-    partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali ai vari livelli;

-    tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive e individuali di lavoro, in sede giudiziale che stragiudiziale;

-    predisporre l’assistenza tecnica, e  la qualificazione nei confronti di tutti gli  imprenditori potendo all’occasione  promuovere progettare organizzare e gestire Corsi  di formazione professionale finanziati o cofinanziati  da enti pubblici (Comunità Europea, Stato, Regioni, Enti Locali) e privati, scuole d’istruzione Professionale e di specializzazione;

-    corsi liberi di qualificazione, specializzazione, e perfezionamento e aggiornamento, attività convegnistica di ricerca, consulenza e stampa, la formazione professionale per l’iscrizione rec e/o agli agenti di rappresentanza ecc., per le quali sono richiesti corsi preventivi di qualificazione; formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali, europee comunitarie mediante la presentazione di progetti a enti pubblici e privati, nazionali  regionali e comunitari.

-    promuovere, direttamente o tramite convenzione o adesione a altri patronati, l’attività di patronato, sia in Italia sia all’estero, per l’assistenza sociale e previdenziale.

-    promuovere, direttamente o tramite convenzione, CAF centri autorizzati di assistenza fiscale all’impresa ai sensi in base agli artt. 32, comma 1, lettera c) e 34 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241,;

-    organizzare e assistere e offrire consulenza i soci in materia di natura sindacale, legale, fiscale, lavoro, amministrativa, assicurativa, finanziaria, della gestione e organizzativa con espressa esclusione delle attività riservate dalla Legge ai soggetti muniti di particolari requisiti e/o iscritti in Elenchi e/o albi Professionali;

-    promuovere e attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’ organizzazione e alla gestione delle loro imprese.

-    prestare direttamente ai propri associati assistenza in ambito  fiscale amministrativo, o  anche con   professionisti abilitati e/o con studi  professionali, servizi d’informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie e del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant’altro occorrenti nell’interesse generale degli iscritti;

-    promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni  ed Enti Pubblici, privati, associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi dei studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca;

-    assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi col conseguimento di rilevanti risultati di studio e specializzazione;

-    promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione: giornali, news, notiziari, riviste ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti;

 TITOLO III - SOCI

Articolo 7 - SOCI

Possono essere soci tutti i soggetti che per la loro micro, piccola e media dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche, delle macro aree dell’artigianato, del terziario, dei servizi  del turismo, dell’industria e delle attività primarie ed infine gli esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e degli imprenditori in senso lato. 

I soci si dividono in  quattro categorie:

il Socio simpatizzante o la persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne condivide gli scopi ideali e desidera aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro od in natura. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell’associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto. Questi soci hanno diritto al voto ordinario. 

Il Socio sostenitore è colui che, iscrivendosi a Ampi usufruisce di tutti i privilegi ad essa collegati e partecipa a tutte le attività sociali a lui riservate. E' colui che è particolarmente interessato a sostenere in modo più incisivo le attività sociali. Versa una quota diversificata dagli altri soci, hanno il diritto di voto consuntivo.;

Il Socio junior – sono i soci che hanno non hanno ancora conosciuto ed apprezzato l’assistenza sindacale ed associativa ed i servizi di consulenza legale, tecnica e fiscale per i soci. Hanno diritto a voto consuntivo.  

Il Socio Ordinario è colui che, per usufruire di quanto previsto dallo statuto sociale di ampi. deve versare all’atto del tesseramento una quota   annuale  , le cui entità sono stabilite, dal Consiglio Direttivo. Questi soci hanno diritto al voto ordinario 

Tutti i soci non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio 

Ed inoltre, le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale o locale che svolgono attività di tutela nei confronti dei lavoratori autonomi e degli imprenditori.

 Articolo 8 - CARICHE SINDACALI

Tutti i soci,  possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, anche il delegato del socio, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le associazioni, le organizzazioni rappresentano le istanze dei propri soci e votano con un proprio rappresentante per organizzazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.  I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

 Articolo 9 - QUOTE SOCIALI

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per: recesso o morte del socio; mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

 TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI 

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente; il Vice Presidente;

il Segretario;

il Revisore o Collegio Sindacale;

i Probiviri.

Articolo 11- ASSEMBLEA SOCI

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione. Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono stati eletti nell’atto costitutivo dall'Assemblea e questa ha delegato, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 30% dei soci.

Articolo 12 – CONVOCAZIONI

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno otto giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, o altro mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta comunicazione/ricezione, inviate almeno otto giorni prima. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. Le Associazioni aderenti L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e assistito dal Segretario Generale. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che sia rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea. Il Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio. Le riunioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Articolo 13 - POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano di AMPI.  In particolare, spetta all’assemblea:

-    determinare l’indirizzo generale dell’Associazione;

-    approvare l’indirizzo della politica contributiva stabilendone la regolamentazione generale;

-    deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;

-    eleggere il Consiglio Direttivo e quando questi non trova l’accordo elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Direttore.

-    eleggere il Revisore contabile o Collegio Sindacale.

-    Eleggere il collegio dei Probiviri

 Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre)  ad un massimo di 11 (undici) membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica cinque anni, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.   Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.Il Presidente convoca il Consiglio ogni qual volta lo ritenga necessario, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno otto giorni prima.  I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Articolo 15 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. In sintesi non esaustiva, spetta al Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente in Vice-Presidente, il Segretario ed il Direttore

- predisporre il rendiconto consuntivo ed il preventivo anno seguente;

- convocare l’assemblea soci ed approvarne il relativo regolamento;

- determinare la misura annuale dei contributi associativi ordinari e straordinari;

- assumere le decisioni programmatiche in ordine alle scelte.

 assembleari dopo l’approvazione del rendiconto annuale;

- determinare i criteri relativi ai compensi, alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza;  il Consiglio Direttivo, ratifica con la maggioranza dei suoi componenti, sentite apposite e motivate comunicazioni del Presidente;

- su delega del Presidente, il Vice Presidente esercita  la rappresentanza e l’iniziativa di coordinamento per dipartimenti omogenei di funzione e di attività determinate dallo stesso Consiglio Direttivo;

- deliberare su controversie tra Soci e Associazione;

- la facoltà di integrare il numero dei propri componenti fino al massimo di 11 (undici) consiglieri, e dovrà surrogare eventuali consiglieri che sono decaduti dalla carica per qualsiasi motivazione. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima riunione utile dell’assemblea dei soci. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 16 - PRESIDENTE  E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Firma tutti gli atti ufficiali dell’Associazione e ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria e amministrativa o in qualsiasi sede e grado di giurisdizione. Il Presidente è autorizzato all’apertura di uno o più c/c bancari o postali, e può delegare l’operatività nei conti al Vicepresidente e al Segretario Generale e/o al Direttore. Il Presidente può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri al Vicepresidente e al Segretario Generale e/o al Direttore. Il Presidente può comunque astenersi dal rilasciare tali deleghe. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

 Articolo 17 - revisore unico e/o il collegio dei revisori

 L’assemblea dei soci stabilisce che il controllo amministrativo dell’associazione deve essere effettuato da un  Revisore Unico o in alternativa da un Collegio di tre Revisori. Il collegio dei revisori contabili sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea soci che designa il Presidente tra i membri effettivi. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili dovrà essere nominato tra i membri effettivi.I membri del Collegio dei revisori contabili o il Revisore Unico, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Revisore/i vigila sulla gestione contabile patrimoniale dell’Associazione; sulle risultanze di cassa; sui versamenti ai sostituti d’imposta; sui versamenti ai lavoratori dipendenti, accertando, con verifiche semestrali, la regolare tenuta della contabilità. Predispone apposita relazione sul conto preventivo e sul rendiconto consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo.Il Collegio si riunisce dietro convocazione del suo Presidente che deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima. Il membro che non si presenta a 3 (tre) riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall’incarico.

Articolo 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi  nominati dall’assemblea dei Soci.  Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente. Il collegio dei Probiviri:

-    Esamina e decide le questioni sorte fra Soci  e  Organi della Associazione.

-    Dispone a sensi del presente Statuto i previsti provvedimenti nei confronti degli associati che compiano infrazioni all’ordinamento statutario o comunque mettano in essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome dell’Associazione;

-    Si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo nei confronti d’iscritti che rientrano nei casi di cui all’art. tre e su richiesta degli interessati;

-    Integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie, relative all’osservanza del presente Statuto e più generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno pervenire tramite il Presidente ed eventualmente il Consiglio Direttivo, che prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere.

Articolo 19 - SEGRETARIO GENERALE  e IL DIRETTORE

Il Segretario Generale fa parte del Consiglio Direttivo,  redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;

cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;

Il Segretario può essere anche con rapporto professionale o da lavoro dipendente, in questo caso il proprio voto nel Consiglio Direttivo è “voto consuntivo”. 

Ha la firma sociale tiene la contabilità, l’autorizzazione ad aprire ed operare nei conti correnti, nei libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente. Gli stessi incarichi del Segretario possono essere demandati ad un Direttore.

 Articolo 20 -  DURATA CARICHE, MODALITA’

Tutte le cariche previste dal presente statuto durano cinque anni e sono assunte dagli iscritti all’AMPI mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici, salvo quanto previsto dal Consiglio Direttivo   in relazione ad incarichi a esperti. Il Consiglio Direttivo può stabilire dei gettoni per le cariche sociali e che hanno comunque diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute , documentate e richieste. Nel caso d’impegni di carattere permanente l’associato può essere assunto quale dipendente/professionista dell’Associazione. Agli incaricati compete il rimborso delle spese regolarmente effettuate e documentate.  Inoltre, l’associazione accoglierà richieste di rimborso spese, anche se non documentate, fini ad un massimo di cinquanta euro per ogni giorno di missione debitamente autorizzata a corto raggio effettuata da un socio o da un consigliere, nonché per quelle eventualmente inferiori a cinque nel numero nel corso del mese, presentate da parte dei Componenti del “centro studi”. Per quanto riguarda i soci inviati in missione, le richieste di rimborso spese non documentate fino a un massimo di cinquanta per ogni giorno di missione a corto raggio, nonché quelle eventualmente inferiori a cinque nel numero nel corso del mese, verranno accolte: anche se presentate entro il 31.12. di ogni anno solare,  indipendentemente dal grado di frequenza e sistematicità della missione. Non esiste alcuna incompatibilità tra carica sindacale e rapporto di dipendenza dall’Associazione.

 TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 21 – PATRIMONIO –

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-    quote associative e contributi degli aderenti;

-    sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

-    sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, d’istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

-    rimborsi derivanti da convenzioni;

-    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali;

-    donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

-     

Articolo 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro il trenta giugno dovrà redigere il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il rendiconto consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante gli otto giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.I soci possono prenderne visione.  Il rendiconto è composto d’informazioni di tipo economico e da informazioni di tipo finanziario. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, e degli altri beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.  Dal rendiconto  consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

 TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 Articolo 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da indirsi almeno 12 ore dopo la prima, sarà validamente riunita con qualunque sia il numero dei presenti.

 Articolo  24 - SCIOGLIMENTO  -

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione da indirsi almeno 12 ore dopo la prima, sarà validamente riunita con qualunque numero di soci. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo tre, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo  25  - RIFERIMENTI E RINVIO

 Ai sensi dell'art. cinque del DLgs n. 460/97  il presente statuto  atto costitutivo è  stato redatto per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.  A garantire il perseguimento di finalità ideali e non economiche, nell'ambito di strutture organizzate secondo criteri democratici che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'ente.Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Organigramma

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ORGANIGRAMMA 
 

Consiglio Direttivo 

 

Giorgio Ferro

Presidente

Scarparo Enrico

Vice Presidente

Giorio Alberto

Consigliere

Lunardi Vittorio

Consigliere

Valeriano Pilotto

Consigliere

 

 

Collegio Probiviri 

 

Matteo Sacchetto

Presidente

Maurizio Caniato

Membro

Agnese Forzato      

Membro

 

 

Professionisti e strutture convenzionate 

 

CNA Venezia

Associati- Partner 

Giorgio Ferro

Consulenza Fiscale e del Lavoro  

Laura Ferro

Manuel Procaccini 

Studio legale

 

Laura Barretto

Brevetti e Marchi

Angelo Campanella 

Federitalia -

Cristina Caniato 
Maurizio Celeghin

Partner per Analisi irregolarità creditizie  

Servizi online

Oltre all'offerta tradizionale dei servizi di contabilità fiscale e societaria, offriamo servizi online, allo scopo di abbattere distanze geografiche garantendo un servizio veloce ed efficiente.