Commercio di cose antiche o usate

Quali gli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS?

Commercio di cose antiche o usate - Quali gli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS? - Vige ancora l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni?

a cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 66905 del 24 febbraio 2017, ha reso noto il parere che il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/002045 del 9 febbraio 2017, ha fornito in merito agli effetti dell'abrogazione dell'articolo 126 TULPS, che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate, ad opera dell'articolo 5, comma 3 (rectius: articolo 6, comma 1), del decreto legislativo n. 222 del 2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'articolo 128 TULPS, recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari.

Il Ministero dell'Interno riconosce che effettivamente l'interpretazione del complesso normativo cennato "presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate", tuttavia, "la tesi della sopravvivenza dell'obbligo di tenere il registro di cui all'articolo 128 anche per i soggetti indicati dall'articolo 126, una volta che quest'articolo è stato espunto dal TULPS, pare scontrarsi sia con il tenore logico della disposizione sia con gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la ratio generale del decreto legislativo n. 222 del 2016".

"D'altra parte - continua il Ministero - una simile tesi comporterebbe che l'abrogazione dell'articolo 126 TULPS non abbia avuto i consueti effetti caducatori ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo quanto alla individuazione di una categoria commerciale di cui permarrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi, solo in virtù dei richiami contenuti in altra disposizione non abrogata, benché riferita ad un ben più ampio arco di fattispecie".

Il Ministero, vista l'incertezza che ancora regna su questo argomento, si riserva di compiere ulteriori approfondimenti al riguardo "anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati" e di far conoscere quanto prima ulteriori elementi di valutazione.

Analoga posizione è stata espressa dallo stesso Ministero dell'Interno con il Parere del 2 marzo 2017, Prot. 557/PAS/U/003342/12020.A(1), emanato in risposta ad un quesito posto da una Regione sempre in merito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 T.U.L.P.S. (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell'art. 5, comma 3 (rectius: articolo 6, comma 1), del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'art. 128 dello stesso T.U.L.P.S. (recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari),