Danni stress da calore

Vista la nota dell'INL n. 5056 del 18.07.2023 (allegata) sullo stress termico e il conseguente rischio infortunistico, si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare n. 5/2017, aveva già puntualizzato che il committente con qualifica di imprenditore o professionista è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 rispetto a persone impiegate mediante contratto di prestazione occasionale, al pari di chi assume lavoratori subordinati. Egli deve rispettare obblighi specifici a seconda del tipo di attività lavorativa svolta, dell’organizzazione e dimensione aziendale e della sede di lavoro.  Tuttavia, resta fermo l’obbligo generale di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR.  

Pertanto, va ricordato che anche il committente di prestazioni occasionali deve tracciare una mappatura dei rischi, considerando proprio quelli che possono derivare dalle alte temperature, nonché individuare e adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Nel caso di non rispetto di questi obblighi sono applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché il rischio di sospensione dell’attività lavorativa previsto dall’art. 14, al ricorrere di gravi violazioni in materia di sicurezza.

 Per completezza d'informazione si invita a leggere la nota allegata ed eventualmente portare a conoscenza gli operatori (datori di lavoro / committenti) di tali obblighi in materia di sicurezza.

INL n. 5056 del 18.07.2023 sulla tutela lavoratori rischio danni da calore  

>Allegato Allegato: danni da stress calore

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