Provvedimento n. 77923/2021
Con il Provvedimento n. 77923/2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative relative alla presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni” .
È bene fin da subito sottolineare che le domande potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, utilizzando l’apposito modello, approvato con il Provvedimento di cui sopra (consulta anche le istruzioni per la compilazione).
Si ricorda che, il contributo in parola può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia, alla duplice condizione che:
- si siano conseguiti ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23 marzo 2021;
- l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di questo requisito).
L’ammontare del contributo è determinato moltiplicando il “coefficiente di ristoro” – che diminuisce al crescere delle fasce di fatturato relative al 2019 – per la perdita di fatturato mensile media, secondo i valori indicati nella tabella che segue:
L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle giuridiche.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media andranno calcolati i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. In questi casi, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Per quel che concerne le modalità di corresponsione, il beneficiario può scegliere che il contributo venga erogato:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica), indicato nell’istanza;
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
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