Le novità del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020
Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all'aperto
"E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza di protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo é escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
Discoteche
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto e al chiuso.
Fiere e congressi
Sono permesse fiere e congressi.
Feste e cerimonie
Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è "comunque fortemente raccomandato" di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.
Bar e ristoranti
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto.
Cinema e concerti
resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro di assegnazione dei posti a sedere.
Sport
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.
Paesi da cui è vietato l'ingresso in Italia
Sono vietati gli "spostamenti da e per": Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldava, Oman, Panama, Perù, Repubblica domenicana, Kosovo, Montenegro e Colombia. Allo stesso modo é vietato "l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato" in questi Stati nei 14 giorni precedenti. Sono compresi anche tutti gli altri paese che non vengono specificati in altri elenchi inseriti all'interno del Dpcm, che vedremo a breve.
I divieti possono essere derogati per esigenze lavorative, di studio o di salute, per assoluta urgenza o per il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza. Non è valido inoltre il divieto se la persona che arriva da questi Paesi (o vi ha transitato nei 14 giorni precedenti) è un cittadino dell'Unione europea o di uno Stato appartenente all'area Schengen oppure un suo familiare. Ciò vale anche se la persona in questo modo indicata sta raggiungendo la residenza, domicilio o abitazione di un'altra, anche non convivente (ma sempre cittadino europeo, dell'area Schengen o anche di Stato terzo ma soggiornante di lungo periodo) con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
Obbligo di dichiarazione d'ingresso
Chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da uno Stato estero, ad eccezione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, è obbligato a presentare una dichiarazione di arrivo. Per i cittadini che arrivano dagli Stati per cui vige il divieto di ingresso, che abbiamo appena visto, c'è anche l'obbligo di dichiarare il motivo dell'arrivo.
Obbligo di tampone e di isolamento fiduciario
Per chi arriva (o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia ha soggiornato) da Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, o da uno dei Paesi in cui vige il divieto (e Paesi terzi non specificati in altri elenchi), deve sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni.
Invece per chi arriva o ha transitato nelle due settimane precedenti in Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continete africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) non scatta l'obbligo di isolamento e sorveglianza sanitaria, ma bisogna sottoporsi a tampone. Per entrare in Italia si può presentare all'imbarco l'esito di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti. In alternativa, ci si può sottoporre a test molecolare o antigenico nel momento dell'arrivo in aereoporto, porto o luogo di confine (ove possibile, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale). In attesa dell'esito ci si dovrà sottoporre a isolamento fiduciario.
Quando è possibile non sottoporsi a tampone o quarantena
Non serve applicare l'obbligo di tampone o di sorveglianza sanitaria (a meno dei cittadini in arrivo da uno dei Paesi per cui è imposto il divieto di spostamenti da e verso), per chi fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, per chi transita con mezzo privato nel territorio nazionale per un periodo non superiore alle 36 ore, al personale sanitario che arriva per esercitare la sua professione (anche temporaneamente), ai lavoratori transfrontalieri e agli studenti per la frequenza di un corso di studi di uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno almeno una volta a settimana