FLAT TAX 2019 - Istruzioni per l'uso
FLAT TAX 2019: come funziona il nuovo regime forfettario
Chi rientra nel nuovo regime agevolato con tassazione al 15%, quali sono i requisiti e gli adempimenti dal 2019.
Il regime forfettario, dal 2019, si apre ad un’ampia platea di destinatari: possono difatti beneficiare di questo regime agevolato tutti i professionisti e le imprese che non superano i 65 mila euro di ricavi. Sono inoltre stati eliminati i limiti riguardanti i limiti di spesa per il personale dipendente, per i collaboratori e per l’acquisto di beni strumentali. Dipendenti e pensionati che aprono la partita Iva possono aderire al regime anche se il reddito derivante dalla pensione o dal lavoro subordinato supera i 30mila euro annui.
Resta il regime forfettario “start-up”, con tassazione al 5% per i primi 5 anni di attività. Non cambiano nemmeno i coefficienti di redditività: a questo proposito, bisogna sapere che nel regime forfettario non è possibile dedurre spese (fanno eccezione i soli contributi previdenziali), ma il reddito viene decurtato in base a una determinata percentuale, diversa a seconda del settore di attività.
Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sulla Flat tax 2019: come funziona il nuovo regime forfettario.
Indice
1 Come funziona il regime forfettario 2019?
2 Chi può aderire al regime forfettario nel 2019?
3 Quali sono i requisiti per rientrare nel forfettario 2019?
4 Quanto dura il regime forfettario?
5 Per aderire al forfettario si deve fare una domanda?
6 Si può passare al forfettario nel 2019?
7 Cosa si scrive nella fattura forfettario?
8 Com’è tassato il reddito per i forfettari?
9 Si possono assumere dipendenti o collaboratori col forfettario?
10 Si possono acquistare beni strumentali col forfettario?
11 Quali sono le agevolazioni per chi aderisce al forfettario nel 2019?
- Come funziona il regime forfettario 2019?
Il forfettario è un regime fiscale agevolato che presenta degli aspetti in comune col vecchio regime dei contribuenti minimi: si tratta di un regime dedicato alle imprese ed ai professionisti con redditi bassi e pochi costi da dedurre.
Il regime forfettario, nel dettaglio, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi.
L’imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Inoltre, chi aderisce al forfettario beneficia dell’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica…), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili.
- Chi può aderire al regime forfettario nel 2019?
Possono accedere al regime forfettario i titolari di ditta individuale o i liberi professionisti; non sono ammesse le società, né i soci di società di persone (come Snc o Sas), di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti).
Dal 2019 non sono ammessi coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (Srl) o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Non sono ammessi neanche coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro.
- Quali sono i requisiti per rientrare nel forfettario 2019?
Dal 2019, per la permanenza nel regime forfettario è sufficiente non superare 65mila euro di ricavi annui. Sono spariti i limiti, in vigore sino al 31 dicembre 2018, relativi alla percezione di redditi di lavoro dipendente o di pensione, alle spese per collaboratori e personale dipendente ed all’acquisto di beni strumentali.
Per chi fruisce della riduzione della tassazione, cioè del forfettario super agevolato con tassazione al 5%, i requisiti sono gli stessi un tempo previsti per i contribuenti minimi:
- il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l’accesso al regime.
- Quanto dura il regime forfettario?
Il regime forfettario non ha una durata determinata ma illimitata: in pratica, dura sinché il contribuente rispetta i requisiti normativi previsti per la permanenza nel regime. Il regime forfettario super agevolato per chi avvia l’attività, ossia il regime che prevede la tassazione del 5%, dura invece sino a un massimo di 5 anni.
- Per aderire al forfettario si deve fare una domanda?
Per chi inizia l’attività, l’adesione al regime forfettario, o regime di vantaggio, si deve comunicare all’atto della domanda di attribuzione della partita Iva all’agenzia delle Entrate, barrando l’apposita casella.
Per chi è già in attività e vuole aderire non è necessario presentare alcuna domanda, purché si possiedano i requisiti per la permanenza nel regime fiscale agevolato, in quanto il forfettario è il “regime naturale” per i contribuenti per cui risultano verificate tutte le condizioni d’accesso.
Se l’interessato ha optato per il regime Iva ordinario o in contabilità semplificata, l’opzione vincola per 3 anni, salvo rilevanti modifiche ai regimi fiscali.
- Si può passare al forfettario nel 2019?
Per l’anno 2019, considerando le rilevanti modifiche relative ai requisiti per l’ingresso e la permanenza nel forfettario, chi è nel regime ordinario o della contabilità semplificata può accedere al forfettario: non è necessario presentare alcun documento in merito, ma perché l’opzione sia efficace è sufficiente emettere fattura senza addebitare l’Iva al cliente o committente, e senza ritenuta d’acconto, specificando l’utilizzo del regime fiscale agevolato.
- Cosa si scrive nella fattura forfettario?
In particolare, in fattura, per specificare l’applicazione del regime forfettario, va riportata la seguente dicitura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.
- Com’è tassato il reddito per i forfettari?
Nel regime forfettario, non si possono dedurre dal reddito le spese inerenti all’attività, ma sono tassati direttamente i ricavi, decurtati da una percentuale, il coefficiente di redditività. Questo coefficiente varia, a seconda dell’attività, dal un massimo dell’86% a un minimo del 40%.
Si possono dedurre solo i contributi previdenziali ed eventuali perdite pregresse.
Nel dettaglio, i coefficienti di redditività applicati sono i seguenti:
- commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 40%;
- commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40%;
- commercio ambulante non alimentare: 54%;
- costruzioni e attività immobiliari: 86%;
- intermediari del commercio: 62%;
- servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;
- attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;
- altre attività economiche: 67%;
- industrie alimentari e delle bevande: 40%.
Facciamo un esempio pratico per capire meglio la tassazione: se il professionista, in un anno, fattura 10mila euro, viene tassato su 7.800 euro (il 78% di 10mila), come se le sue spese ammontassero al 22% del reddito. Il commerciante con 10mila euro di ricavi, invece, viene tassato su 4mila euro, considerando le spese pari al 60% di quanto incassato.
- Si possono assumere dipendenti o collaboratori col forfettario?
Chi aderisce al forfettario può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori, ma, sino al 31 dicembre 2018, le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 5mila euro annui.
Dal 2019 il limite è stato abolito.
- Si possono acquistare beni strumentali col forfettario?
Chi aderisce al forfettario può acquistare beni strumentali, ad esempio attrezzature, mobili e auto, ma, sino al 31 dicembre 2018, la spesa annua non deve superare 20mila euro.
Dal 2019 il limite è stato abolito.
- Quali sono le agevolazioni per chi aderisce al forfettario nel 2019?
Le agevolazioni per chi aderisce al forfettario nel 2019, o per chi resta nel regime, avendovi già aderito, sono:
- tassazione del 5% o 15% che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
- non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche…);
- nessun obbligo di emettere la fattura elettronica;
- non soggezione agli studi di settore, ora Isa, indicatori sintetici di affidabilità fiscale;
- nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
- sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire ritenuta d’acconto;
- sconto del 35% sui contributi per chi è iscritto alla gestione Inps commercianti.
I soli adempimenti consistono dunque nell’emissione delle fatture, nella loro numerazione e conservazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nella quale calcolano anche i contributi dovuti all’Inps.
>tratto integralmente da ”Diritto e Fisco” pubblicato 17/02/2019 Autore Noemi Secci
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