RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI Istruzioni per l'uso
Rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi - Dettate norme semplificative per adempimenti e tenuta di formulari e registri
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, il Decreto dirigenziale 1° febbraio 2018, recante "Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi".
Il decreto - in vigore dal 23 febbraio 2018 - definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonchè le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, nonchè ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
All'articolo 3 viene prevista una semplificazione relativa alla tenuta del formulario di identificazione rifiuti (FIR); in particolare, nel caso della raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto un apposito modello contenuto nell'allegato A al decreto, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato B. Con riferimento al registro di carico e scarico, l'articolo 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all'obbligo di tenuta del registro conservando, in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR così compilati.
L'articolo 5, infine, regolamenta le operazioni di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana - intesa quale attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive - effettuate da associazioni di volontariato ed enti religiosi.
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it