Permessi per lutto familiare

Permessi per lutto familiare: cosa prevede la legge

La normativa nazionale prevede che i lavoratori hanno diritto a tre giorni lavorativi all’anno di permessi per lutto familiare o per grave infermità di un parente entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti e nonni). I permessi per lutto non spettano invece per la morte dello zio e dei suoceri, tranne che nel caso dei dipendenti del pubblico impiego. Vediamo tutte le informazioni, anche relativamente alle modalità di richiesta di permesso al datore di lavoro.


Tutti i lavoratori subordinati, quindi i lavoratori dipendenti pubblici e privati, hanno diritto a tre giorni di permessi per lutto familiare. Nello specifico si tratta di giorni di assenza giustificata e retribuita previsti per legge in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge e dei parenti entro il secondo grado. Per aver diritto a tali giorni di permesso va effettuata una comunicazione preventiva al datore di lavoro e i giorni di permesso vanno fruiti entro 7 giorni.

Permessi per lutto: la normativa e il grado di parentela. La normativa nazionale (legge n. 53/2000 all’articolo 4 e il relativo regolamento di attuazione D.M. 21.07.2000 n. 278) prevede:

"La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.

I permessi per lutto disciplinati dalla legge sono permessi retribuiti, quindi al lavoratore per tre giornate lavorative massime all'anno di permessi per lutto familiare richiedibili spetta la retribuzione normale in busta paga. La conseguenza, quindi, è che i permessi per lutto sono a carico dell'azienda. I permessi per lutto spettano anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato.

La richiesta dei permessi per lutto. Per fruire del permesso, l’interessato deve comunicare preventivamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso e i giorni per i quali sarà utilizzato. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, inoltre, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con la dichiarazione sostitutiva.

I permessi per lutto entro quanto tempo si possono usufruire? I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Quindi è entro questo termine che decorrono i permessi per lutto.

Per quali familiari spettano i permessi per luttoIn particolare al lavoratore dipendente spettano fino a 3 giorni di permesso retributivo per lutto in caso di decesso dei seguenti parenti di primo grado:
- Figli e genitori (linea retta).
E per i seguenti parenti di secondo grado:
- Fratelli e sorelle;
- linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Non sono invece concessi giorni di permesso per lutto per i seguenti parenti di terzo grado:
- Nipote e zio;
- linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta – zio);
- Bisnipote e bisnonno;
- linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

E' quindi la stessa normativa che chiarisce i permessi per lutto familiare a chi spettano e a chi toccano. Sono ad esempio da escludere i permessi per lutto per gli affini, tranne in alcuni CCNL o settori.  Così come chiarisce stesso la normativa che non è possibile riconoscere permessi per lutto ad ore, ma solo a giornate, ovviamente per gli aventi diritto.

Va inoltre ricordato che trattasi di tre giorni lavorativi di permessi per lutto all'anno, quindi si intende il totale annuo degli eventi luttuosi. La conseguenza è che la fruizione dei permessi per lutto può non essere continuativa.

Permessi per lutto familiare all’estero spettano? La normativa sui permessi per lutto sopra citata riguarda i familiari di cui sopra, anche se il funerale avviene all’estero. Ovviamente tali permessi non spettano per la morte di una persona straniera che non sia un familiare entro il secondo grado.

Leggendo la normativa nazionale, è bene sottolineare che i tre giorni di permesso retribuito per lutto sono da intendersi giorni lavorativi (quindi non si contano i giorni festivi e quelli non lavorativi. (Ad esempio i sabato e domenica per chi lavora con la settimana corta da lunedì al venerdì) e che sono tre giorni complessivi all’anno. Quindi nell’ipotesi di un doppio decesso in un anno, si avrà diritto a tre giorni massimo di permesso retribuito.

I permessi per lutto familiare sono previsti dalla legge italiana, ma è bene sempre controllare il proprio contratto collettivo, in quanto potrebbe disporre delle norme aggiuntive che fanno fede nel rapporto di lavoro.

Permessi per lutto: per il suocero o la suocera non spettano. Abbiamo visto che la normativa consente il diritto ai tre giorni di permessi retribuiti in caso di morte di un parente entro il secondo. Sono invece esclusi gli affini. Ai sensi dell’art. 78 del codice civile i suoceri sono considerati un affine di primo grado e non un parente di primo grado. La conseguenza è che non è possibile beneficiare dei tre giorni di permessi retribuiti per lutto ai sensi della legge n. 53 del 2000 in caso di morte del suocero o della suocera. Ciò è possibile solo nel caso tale ipotesi fosse prevista nel CCNL di settore. Ad esempio a prevedere l’estensione del diritto ai giorni di permesso retribuiti per gli affini entro il primo grado (suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge)  ci sono alcuni CCNL dei dipendenti pubblici, come il comparto Ministeri, il comparto Regioni e autonomie locali, il comparto sanità. E’ inoltre prevista tale estensione anche nel CCNL del comparto scuola.

Permessi per lutto familiare durante le ferie. La nuova normativa sui congedi parentali introdotta dalla l n. 53 del 2000, in particolare sul diritto del lavoratore al permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, non ha disciplinato l'ipotesi di sovrapposizione di differenti cause sospensive del rapporto quali le ferie ed il congedo per lutto.

I permessi per lutto interrompono le ferie. Pertanto, qualora l'evento che giustifica il congedo per lutto si verifichi durante il periodo di fruizione delle ferie da parte del lavoratore, in relazione al principio della effettività delle ferie ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza della Cassazione ed alla considerazione che la situazione è analoga a quella che si viene a creare in ipotesi di malattia che insorga durante il periodo di ferie, occorre fare applicazione dello stesso principio già affermato con riferimento a tale ultima ipotesi dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che il lutto sospende il godimento delle ferie.

Permessi per lutto in caso di part-time verticale.  In questo caso spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi. Pertanto, in caso di part time verticale, il periodo concedibile non viene riproporzionato, ed i permessi sono concessi in coincidenza con i giorni di calendario e non con i giorni lavorativi ricadenti nel periodo richiesto.

 Quando i permessi per lutto non spettano: cosa fare?

Come abbiamo visto, i giorni di permessi retribuiti per lutto si possono chiedere in caso di morte di parenti entro il secondo grado. In caso di morte di un parente di terzo grado, evento per il quale non è possibile fruire dei tre giorni complessivi di permessi per lutto, il lavoratore può optare anche per la richiesta di permessi non retribuiti, se previsti dal CCNL, o in alternativa, fruire delle ferie o dei permessi retribuiti previsti dal CCNL.

E’ infatti fondamentale in questo caso consultare il proprio contratto collettivo di riferimento per verificare se estende i permessi per lutto ai per i parenti di terzo grado o comunque per verificare se consente la richiesta di permessi non retribuiti.

I permessi non retribuiti. La contrattazione collettiva infatti prevede generalmente la possibilità per il lavoratore di fruire di permessi non retribuiti a fronte di documentate necessità personali, da recuperare con le modalità previste dai contratti stessi. Ovviamente, in alternativa ai permessi per lutto o ai permessi non retribuiti, il lavoratore può sempre richiedere dei giorni di ferie o dei giorni di permessi retribuiti o ROL.

La richiesta di permessi non retribuiti va motivata. Nell’ipotesi in cui il contratto collettivo preveda la concessione al lavoratore di permessi non retribuiti per giustificati motivi, compatibilmente con esigenze di servizio è legittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro alla richiesta di permesso formulata senza l’indicazione di tali motivi. Quindi è bene sempre motivare (non è possibile scrivere “per motivi personali” senza specificare) la richiesta di permessi non retribuiti per gli eventi di morte per i quali non è possibile richiedere i tre giorni complessivi di permessi per lutto familiare disciplinati dalla legge.

I permessi per grave infermità del coniuge o di un parente

I tre giorni complessivi annui di permessi disciplinati dalla legge non sono solo per lutto ma anche per documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un convivente.

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei parenti sui indicati, il lavoratore deve presentare, entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Nel caso di grave infermità, in alternativa all’utilizzo dei tre giorni di permesso, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro delle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore.

 Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi per grave infermità del coniuge o di un parente sono cumulabili con i permessi legge 104, ossia i permessi per l’assistenza delle persone handicappate ai sensi dell’art. 33, della legge n. 104 del 1992.

Antonio Barbato

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