Le reti di imprese

Cosa sono le reti di imprese

Fare una rete di imprese significa stipulare un accordo di collaborazione tra imprese con un contratto di rete.  E' un modello di business alternativo che lascia anche autonomia soggettiva a ciascuna impresa della rete.
Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli obbiettivi comuni, come: 

  • scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche;
  • collaborare nell'ambito delle rispettive imprese;
  • esercitare in comune attività di impresa.

Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale di adattamento degli obblighi giuridici.

Le reti di imprese possono:

  • avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune e, in tal caso, ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica iscrivendosi al Registro Imprese;
  • partecipare alle gare dei bandi pubblici, secondo le regole stabilite dalla Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013


Perché fare una rete di imprese?

La rete di imprese può consentire alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la propria individualità. In particolare:

  • incrementare produttività e competitività;
  • condividere conoscenze e competenze;
  • sviluppare maggiore potenzialità innovativa, creatività e dinamicità;
  • facilitare l'internazionalizzazione e inserirsi in nuovi mercati;
  • certificare la qualità del proprio processo produttivo;
  • razionalizzare i costi di gestione.

È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna azienda che vi partecipa e sviluppo per il territorio in cui opera.


Come si fa una rete?

Per formare una rete di imprese è necessario:

  1. trovare altre aziende con cui condividere degli obiettivi comuni;
  2. formulare un programma che definisca ambiti, risultati attesi, strumenti, organizzazione ed eventuale fondo: è fondamentale definire con chiarezza le attese sul ritorno economico e come distribuirlo fra i diversi partner;
  3. individuare la forma giuridica più adatta (rete-contratto o rete-soggetto) e stipulare un contratto di rete tra le parti con valore di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare presso la Camera di commercio competente.

 

CONTRATTI DI RETE

 FORMA DEL CONTRATTO

 Il Contratto di Rete può essere sottoscritto mediante: atto pubblico; scrittura privata autenticata; un atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico; atto redatto in conformità al

modello tipizzato (all. D.M.122/2014) e firmato digitalmente (art. 24 del CAD).

L’uso di questi strumenti vale anche per eventuali modifiche contrattuali o nuove adesioni, in quanto il contratto ha una ‘struttura aperta ’, e prevede la possibilità di ingressi successivi alla sua prima formalizzazione o di modifiche a clausole contrattuali.

OBIETTIVI

Realizzare obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti.

SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

Il Contratto di Rete, di regola, non è dotato di soggettività giuridica.

Le parti che intendano dotare la rete di soggettività giuridica dovranno iscrivere la rete (sempre che questa sia dotata di fondo patrimoniale) nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese la rete acquisterà automaticamente soggettività giuridica.

GOVERNANCE 

È prevista l’istituzione di un Organo Comune al quale affidare la direzione delle attività previste nel Contratto di Rete.

Tale organo può essere costituito da:

- un soggetto unico o una pluralità di soggetti

 - una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla Rete

 RESPONSABILITA’

Nei rapporti interni, l’inadempienza di una delle imprese fa sorgere delle responsabilità nei confronti degli altri componenti della Rete. In assenza di diversa espressa previsione contrattuale, si applicano le norme del codice civile relative alla risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Nei confronti di terzi:

-  per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

 -  se l’organo comune agisce, invece, quale mandatario dei singoli retisti, questi rispondono, per le   obbligazioni così contratte, solidalmente con il fondo comune.

DURATA

Il Contratto di Rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, ed è obbligatorio prevederne una specifica durata, da calibrarsi in base al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati. 

Ciò non toglie che le parti possano decidere il rinnovo tacito del contratto alla scadenza, in assenza di disdetta da parte di chi non intende mantenere il vincolo.

PUBBLICITA’

Obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

SITUAZIONE FISCALE

Se il Contratto di Rete è privo di soggettività giuridica, esso non sarà dotato nemmeno di soggettività tributaria e quindi avrà Codice Fiscale, ma non Partita Iva.

La Rete d’imprese inoltre sarà soggetta ad un regime di sospensione d’imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva, destinata al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete.

Tuttavia, se prevista l’agevolazione, è consentito solo alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l’istituzione del fondo patrimoniale comune. In tal caso, il regime di sospensione è godibile sia dalle imprese che hanno originariamente sottoscritto il contratto, sia da quelle che vi hanno aderito in seguito.

Le Reti che sceglieranno di dotarsi un fondo patrimoniale comune ed un organo comune, dovranno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redigere una situazione patrimoniale. Tale situazione patrimoniale dovrà essere depositata a cura dell’organo comune, presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha la sede.


RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 10 Febbraio del 2009 n.5, art.3 comma 4 ter(convertito con Legge 9 Aprile 2009 n.33)

L. n. 122/2010, art.45

L. n.134/2012

D.L. n. 179/2012, art. 36 comma 4

L. n. 221/2012 (di conversione del D.L. n.179/2012)

L. n. 154/2016, art. 17

 

 

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