Autotrasporto c/t - attestazione capacità finanziaria
Autotrasportatori - attestazione capacità finanziaria In base al Regolamento (CE) 1071/2009 e alle sue ultime modifiche COMMA 251 DELLA LEGGE di stabilità Legge 23.12.2014 n° 190, G.U. 29.12.2014, la “Capital S.p.A.” ricorda che le imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori conto terzi, tenuto dalla competente Amministrazione Provinciale, devono adeguare la propria iscrizione all’Albo dimostrando oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità, anche la idoneità finanziaria. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno la possibilità di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo”.Pertanto la nostra società è in grado di emettere l’Attestazione di Capacità Finanziaria per autotrasportatori, necessaria per l’iscrizione all’Albo in TUTTI i modi richiesti dal Regolamento.
L'iter della pratica on line per la presentazione di una richiesta di attestazione di capacità finanziaria per autotrasporto c/terzi sono:
Tramite struttura abilitata convenzionata per i nostri associati, la capacità finanziaria viene effettuata nei seguenti STEP: | |
STEP 1 |
Trasmettete una mail come da coupon, con i seguenti dati: |
STEP 1.1 | Richiesta documentazione alla ditta:
- ultimo bilancio provvisorio o definitivo (approvato se non sono in contabilità semplificata); - modello UNICO (se snc serve il modello UNICO di tutti i soci); - visura camerale in corso di validità; - documento di identità legale rappresentante in corso di validità - certificato REN |
STEP 2 |
Invio modelli prestabiliti: |
STEP 3 |
Dopo il saldo, trasmissione pratica di rinnovo idoneità finanziaria |
N.B. Gli Step 1 e 1.1 possono essere espletati anche allo stesso momento.
DEFINIZIONE
L’Attestazione di Capacità Finanziaria viene rilasciata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.300/51 del 14/11/2009) che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e del Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 291 del 25/11/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28/11/2011).
La Società attestante deve effettuare una valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente, di cui deve accertare l’idoneità a soddisfare il principio espresso nel suddetto Regolamento: “un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000,00 Euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000,00 Euro per ogni veicolo supplementare utilizzato” (art. 7 comma 1). Nello stesso Regolamento viene altresì dichiarato: “In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma” (art. 7 comma 2).
Il soggetto che rilascia l’Attestazione di Capacità Finanziaria si impegna attraverso la concessione “all’impresa (nel suo interesse) di una garanzia o fideiussione per impegni da onorare in via successiva” (circolare Banca d’Italia n.1020935/12 del 03/12/2012) da cui attingere a tutela dei soggetti che eventualmente in futuro, avendone diritto, potrebbero risultare danneggiati dalla condotta negativa nella gestione dell’impresa stessa. Questa fideiussione che è concessa per permettere di onorare, eventualmente ed in via successiva, gli impegni assunti dalla ditta richiedente sarà escussa nel momento in cui, al venir meno delle condizioni di cui al citato Regolamento, art. 7 comma 1, allo scopo appunto di onorare gli impegni assunti, soggetto autorizzato chiederà all’intermediario attestante di erogare le somme garantite in sede di emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria.
Quindi la fideiussione concessa dall’intermediario finanziario che emette l’Attestazione di Capacità Finanziaria, non è emessa in favore dell’impresa (contestualmente o precedentemente all’emissione dell’attestazione di capacità finanziaria) ma nel suo interesse a favore dei terzi.
NORMATIVA ITALIANA
Il citato REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 all’art. 3 recita:
Articolo 3
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:
a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria;
d) possiedono l’idoneità professionale richiesta.
2. Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.
e all’art. 7:
Articolo 7 Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria
1. Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1,lettera c), un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo. Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa aiconti annuali di taluni tipi di società (1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. (1).
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Il Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 291 del 25/11/2011 all’art. 7 recita:
Art. 7 Requisito dell'idoneità finanziaria
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada e' tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:
a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1; Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacita' finanziaria attestata
La Circolare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI prot. 11551 del 11 maggio 2012 Recante chiarimenti sulla dimostrazione del requisito idoneità finanziaria di cui art. 7 Regolamento CE n. 1071/2009 dispone:
1. Premessa: Il rispetto del requisito di idoneità finanziaria
Al fine di garantire che le imprese di autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in contatto con l’impresa stessa nel corso della sua attività, il Regolamento CE n. 1071/2009 (art. 7), prevede il rispetto di un requisito di idoneità finanziaria.
…… Omissis ….
3. Identificazione dell'importo entro il quale garantire l'idoneità finanziaria
Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7, paragrafo 1), come accennato in premessa, indica che l'idoneità finanziaria, deve essere garantita con riferimento ad "un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato".
Si sottolinea che la norma non chiede di rappresentare l’intero capitale/patrimonio dell’impresa, ma solamente che esista un patrimonio “almeno” pari a quello identificato dal Regolamento UE. In virtù di tale indicazione la certificazione può riguardare anche solamente una parte del patrimonio dell’impresa o dell’imprenditore.
Un eventuale importo superiore al soddisfacimento del requisito strettamente necessario in relazione agli autoveicoli in disponibilità al momento, potrà consentire l’immissione in circolazione di ulteriori autoveicoli da parte delle imprese nel corso del periodo di validità del requisito stesso.
….. Omissis ….
4. Individuazione del capitale o patrimonio di riferimento
Al fine di individuare l'elemento patrimoniale utile per verificare la sussistenza dell'idoneità finanziaria, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 all'articolo 7, paragrafo 1, indica espressamente il capitale, comprese le riserve, rilevabili nei conti annuali. Il riferimento al capitale deve essere considerato in ragione della struttura giuridica dell'impresa di autotrasporto. Quindi, mentre per le società di capitali occorre far riferimento esclusivamente al capitale ed alle riserve dell'impresa messe in evidenza nel bilancio di esercizio, per le imprese individuali e le società di persone, oltre al patrimonio dell'impresa, potrà essere considerato anche il patrimonio personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili.
Pertanto:
a) nelle società di capitali il patrimonio dell'impresa è identificato nel "patrimonio netto" indicato nel bilancio d'esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese, redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, con riferimento alla voce A del passivo dello stato patrimoniale. Il "patrimonio netto", pertanto, rappresenta la parte di patrimonio attivo della società che eccede tutte le passività, vale a dire la ricchezza a disposizione della società in un determinato momento, utile per l'assolvimento delle obbligazioni sociali. A titolo esemplificativo si riporta il seguente schema:
Voce di patrimonio netto Valore euro
Capitale. …………………………….
Riserva da sovrapprezzo delle azioni. …………………………….
Riserve di rivalutazione. …………………………….
Riserva legale. …………………………….
Riserve statutarie. …………………………….
Riserva per azioni proprie in portafoglio. …………………………….
Altre riserve, distintamente indicate. …………………………….
Utile (perdite) portati a nuovo. …………………………….
Utile (perdita) dell'esercizio. …………………………….
Il valore utile ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria per tale tipologia di società deve essere assunto così come emerge dal bilancio di esercizio redatto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, approvato dall'assemblea dei soci in data antecedente a quella entro la quale occorre attestare il requisito dell'idoneità finanziaria.
b) nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria lo stesso valore deve essere assunto per valutare il patrimonio. Tali tipologie di imprese, anche se non sono tenute alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dal codice civile, sono comunque obbligate ad applicare i criteri di valutazione imposti alle società di capitali e a rispettare i principi contabili di redazione del bilancio. Pertanto, poiché tali imprese (ditte individuali e società di persone), pur avendo l'obbligo di redigere un bilanciò di esercizio e di evidenziare il patrimonio netto, non sono formalmente tenute all'approvazione del bilancio, per ottenere il valore utile ai fini della dimostrazione dell'idoneità finanziaria occorre far riferimento al bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRPEF dell'anno precedente.
c) nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 600/1973, non si può far riferimento al bilancio di esercizio in quanto per queste imprese non vi è l'obbligo di redigerlo. Per tali imprese, quindi, al fine di valutare in modo sintetico il patrimonio d'impresa, sarà necessario riprodurre, sebbene in modo indiretto e semplificato, il valore del patrimonio netto, vale a dire fare riferimento al valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell'esercizio, assunti, ovviamente, al netto dell'esposizione debitoria verso il settore bancario. I valori patrimoniali e gli eventuali debiti assunti nell'ambito delle imprese personali e i relativi debiti da tenere in considerazione sono, pertanto, quelli indicati nel seguente schema:
Elementi patrimoniali attivi e passivi d'impresa Valore
Valore dei beni ammortizzabili (mobili ed immobili) al netto dei fondi d'ammortamento …………………………….
Valore dei beni in leasing (valore di mercato al netto delle rate ancora da pagare e del prezzo di riscatto) …………………………….
Partecipazioni o titoli detenuti in regime d'impresa ……………………………. Rimanenza di materiali …………………………….
Ammontare dei crediti verso i clienti alla fine dell'esercizio …………………………….
Liquidità …………………………….
(A) Totale elementi attivi del patrimonio …………………………….
Elementi passivi del patrimonio …………………………….
Debiti verso banche e altri finanziatori …………………………….
Trattamento di fine rapporto …………………………….
(B) Totale elementi passivi del patrimonio ……………………………. (C) Limite di idoneità finanziaria d'impresa (A-B) …………………………….
Le voci costituenti il patrimonio d'impresa, dovranno comunque essere valutate secondo le regole dettate dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile, nonché secondo le leggi di contabilità in materia. Nelle imprese individuali e nelle società di persone di cui alle precedenti lettere b) e c), il riferimento al patrimonio comprende anche gli elementi patrimoniali afferenti alla sfera personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Ci si riferisce, più in particolare, agli elementi patrimoniali non detenuti in regime d'impresa. Al fine di semplificare i criteri per individuare tali valori, si può fare riferimento ai valori patrimoniali rilevanti per la redazione dell'ISE. Ovviamente occorrerà escludere dal computo dei valori presenti nella dichiarazione ISE, quelli già ricompresi nella valutazione dell'azienda. Si tratta sostanzialmente dei valori reddituali, mobiliari ed immobiliari, posseduti dall'imprenditore ovvero dai soci della società di persone fuori dal regime d'impresa. Dovrà altresì essere detratto da tale valore l'esposizione debitoria verso le banche o società finanziarie afferente alla sfera personale. Pertanto, con riferimento alle imprese individuali e le società di persone, al fine di individuare la completa idoneità finanziaria, occorrerà sommare questi valori al valore del patrimonio netto risultante nel bilancio, come sopra meglio individuato. È importante ribadire che non occorre analizzare e, quindi, valutare tutte le voci patrimoniali, ma solamente quelle che, al netto dell'esposizione debitoria, consentono il superamento della soglia di autonomia finanziaria richiesta dalla norma. 7. Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante attestazione fideiussoria ovvero polizze di responsabilità professionale
In deroga rispetto alla dimostrazione del requisito in oggetto attraverso la certificazione dei soggetti di cui al punto 5, l'impresa di autotrasporto può comprovare la possibilità di adempiere agli impegni assunti nell'esercizio dell'attività attraverso una o più attestazioni bancarie o assicurative, inclusa la possibilità di una o più polizze di responsabilità professionale, con validità di almeno un anno, rilasciate dai seguenti soggetti:
a) istituti bancari;
b) compagnie di assicurazioni;
c) intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi. L'impresa di autotrasporto tenuta alla dimostrazione del requisito di idoneità fìnanziaria può pertanto comprovare lo stesso mediante:
- dichiarazione di uno dei soggetti sopra indicati attestante l'esistenza, presso di sé, di un contratto di fìdeiussione stipulato, precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione stessa, tra l'impresa di autotrasporto e uno o più creditori, dal quale si evinca che l'ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulta almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria dell'impresa.
- contratto di fìdeiussione, stipulato con i soggetti sopra elencati e per un ammontare almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria, dal quale risulti che la garanzia in solido è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie che l'impresa dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.
- dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una polizza di responsabilità professionale in regola con la vigente normativa, con espressa indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria da comprovare. I soggetti che rilasciano le attestazioni relative alla dimostrazione dell'idoneità finanziaria sono comunque tenuti a comunicare all'Autorità competente di cui all'articolo 9 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, in forma scritta ed entro il termine di quindici giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita dell'idoneità finanziaria attestata, fermo restando l'obbligo per l'impresa di comunicare la perdita del requisito nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011.
La Circolare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI prot. 1807 del 28 gennaio 2015
OGGETTO: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 251 - Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi dispone:
…. Omissis ….
Con specifiche circolari e note interpretative, questa Amministrazione ha chiarito le modalità per l'attuazione delle predette disposizioni, prevedendo, allo stato, la possibilità di dimostrare il requisito in parola, in alternativa alla certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell'impresa, mediante attestazione fideiussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati, ovvero mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale.
Da ultimo, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato disposto che le nuove imprese che dal 1° gennaio 2015 presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche mediante assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente, però, ai primi due anni di esercizio della professione, in ragione dell'assenza - nelle imprese di nuova costituzione - di una contabilità da asseverare e delle difficoltà per tali imprese di ricorrere a garanzie fideiussorie. Con la citata norma, inoltre, è stato precisato che a decorrere dal terzo anno di esercizio della professione il predetto requisito può essere comprovato esclusivamente mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa oppure, in alternativa, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa - da intendersi rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni, o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi, con esclusione, quindi, delle polizze assicurative di responsabilità professionale. Inoltre, è stato previsto che dette polizze, ove presentate ai competenti uffici entro il 31 dicembre 2014, debbano essere ritenute valide fino alla prima scadenza delle stesse, senza tenere conto di qualsiasi eventuale clausola di tacito o espresso rinnovo.
…. Omissis ….
La Circolare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI prot. 14875 del 24 luglio 2015 dispone:
l. Premessa …. Omissis …. È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce che le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada debbono ottenere e mantenere, conservandone nel tempo i requisiti necessari, un' autorizzazione per l' accesso alla professione, che si concretizza in Italia mediante l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e, per quanto concerne le imprese del settore del trasporto su strada di cose, previamente all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (d'ora in poi Albo). …. Omissis …. 3. Sulla documentazione per la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria in particolare Va precisato, in primo luogo, che le disposizioni impartite con la presente circolare, intendendo far fronte alla citata necessità di rendere più semplici e scorrevoli le procedure, specificamente per favorire un migliore espletamento delle nuove competenze degli UMC in questa fase di avvio del nuovo assetto, non incidono sulla portata sostanziale e sul rispetto della normativa sul possesso del requisito, in particolare, di idoneità finanziaria in capo alle imprese, e sono, di conseguenza, a carattere sperimentale e suscettibili di rivisitazione per ritorni di esperienza. Per la comunicazione della prova del requisito menzionato si introducono i seguenti moduli: h) attestazione di esistenza polizza professionale; i) attestazione di esistenza fidejussione. Riguardo ai suddetti fac-simile di attestazione utilizzabili allo scopo, di cui alle lettere h) ed i), gli stessi operano esclusivamente quale mezzo materiale per rendere nota all'amministrazione l'esistenza dei sottostanti contratti e garanzie, a fini di dimostrazione annuale del possesso o del mantenimento del requisito testé citato. Occorre, perciò, tenere presente che nulla, ovviamente, è innovato riguardo alle modalità sostanziali che le imprese hanno l'onere di porre in essere per confermare il possesso del requisito, rimanendo, quindi, fermo, sul menzionato aspetto sostanziale, quanto già chiarito con precedenti circolari e prassi interpretative nella materia, in particolare, da ultimo, con la circolare n. 1/2015 del 28 gennaio 2015. Si ricorda, infatti, che, allo stato, il requisito "de quo", va dimostrato con la certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell'impresa, o, in alternativa, tramite attestazione fideiussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati, nonché, esclusivamente per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, anche mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale, ma limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione medesima, dovendo, invece, dal terzo comprovare il predetto requisito anch'esse mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa oppure, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni, o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi. Le attestazioni sintetiche proposte in fac-simile, pertanto, devono essere utilizzate dall'impresa di trasporto su strada per comprovare, a fini del requisito dell'idoneità finanziaria, l'avvenuta sottoscrizione di una polizza di contenuto conforme alle disposizioni vigenti, ovvero l'esistenza di una fidejussione in base alle quali, le compagnie di assicurazione, le banche, gli istituti di credito o intermediari finanziari precitati si sono dichiarati fideiussori in solido dell'impresa per gli importi e i fini previsti dall'art. 7, par. 1, del regolamento 1071/2009. I precitati atti, richiamati dall'attestazione in discorso, quindi, debbono essere stati effettivamente sottoscritti e rilasciati ed essere in corso di validità, nonché recare i contenuti riportati nell'attestazione sintetica, fatte salve le altre clausole ordinariamente proprie di tali atti, che non ne vanifichino, comunque, la portata "certificata" con la predetta attestazione sintetica, anche tenuto conto del fatto che, ove attestazione e atti che vi sottendono non siano coevi, la decorrenza del termine iniziale della "copertura" del requisito è quella della data dei contratti sottostanti (polizza, fidejussione). Nulla è cambiato, inoltre, riguardo ai requisiti soggettivi che debbono vantare coloro che rilasciano tali attestazioni. Le stesse, infatti, debbono essere emesse dalla compagnia di assicurazione o dalla banca o altro istituto come sopra indicati, parti dei sottostanti contratti di assicurazione o che hanno prestato la fideiussione, che siano regolarmente autorizzati ad esercitare la specifica attività e che siano, pertanto iscritti nei rispettivi albi, registri od elenchi. L'attestazione in argomento deve essere, quindi, prodotta dall'impresa di trasporto su strada, salvo che non ricorra alla certificazione di un revisore contabile, per la dimostrazione iniziale o, comunque, annuale del requisito dell'idoneità finanziaria. I soggetti che compilano la predetta attestazione sintetica, fermo restando il contenuto civilistico degli atti in riferimento, rispondono pertanto di quanto in essa dichiarato e in capo ai medesimi permane, quindi, anche l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente e, nella specie, all'Ufficio motorizzazione, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata (art. 7, comma 1, ultimo periodo decreto capo dipartimento trasporti, navigazione e sistemi informativi e statistici, 25.11.2011, prot. n. 291). All'amministrazione è, in ogni caso, riservato il diritto di chiedere, comunque, la produzione successiva degli originali dei contratti, la cui esistenza è dichiarata tramite l'attestazione, ad esempio qualora emergano eventuali dubbi sui reali contenuti o sulla sussistenza dei medesimi. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche in relazione ad eventuali osservazioni che dovessero pervenire in uno spirito di collaborazione che rendessero opportuni chiarimenti supplementari.
TESTO DELLA GARANZIA
Schema di testo:
ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA
Rilasciata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo n. 1071/2009 Art.7 D.D. 291/2011
A seguito di richiesta dell’ impresa ………………………………………
La sottoscritta Capital Società Finanziaria S.p.A. con sede legale in Via Valle Scrivia n° 14 - 00141 Roma (RM), P. Iva 01551971003, iscritta nell’elenco Banca d’Italia ex art. 106 al n. 24282 - codice ABI 316976 in persona del suo legale rappresentante Sig. Andrea Micali nato a Palermo il 04/08/1946, visti l’art. 7del regolamento europeo n.1071/2009 e l’art. 7 del D.D. 291/2011 con il presente atto
ATTESTA CHE
L’impresa ………………………………. con sede in …………………………………………………………………… P.IVA ………………………
Dispone di idoneità finanziaria per un importo pari a Euro …………………… (Euro ………………… / 00)
La presente attestazione ha validità di anni 1 con decorrenza ../../…. al ../../….
La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare in forma scritta all’autorità competente, entro 15 giorni, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Roma lì ../../…
soluzione integramente tratto dal sito capitalia spa.