Corrispettivi Giornalieri - trasmissione telematica

Corrispettivi Giornalieri - trasmissione telematica

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri: modalità per l’esercizio dell’opzione

Con riferimento alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, sono state pubblicate le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi a tali operazioni. Lo ha fatto l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento, datato 28 ottobre 2016. Nel suddetto documento vengono altresì definite le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, nonché altri aspetti quali le modalità per l’esercizio dell’opzione, la tipologia di informazioni che devono essere trasmesse.

Il Legislatore, infatti, ha previsto la possibilità, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Nel provvedimento vengono peraltro fornite informazioni in ordine:
- alle specifiche tecniche degli strumenti per la memorizzazione e l’invio telematico dei dati;
- alle modalità di esercizio dell’opzione;
- alla tipologia di informazioni da trasmettere, nonché in ordine al formato e ai termini di trasmissione.
Ecco alcuni aspetti di particolare importanza del provvedimento.
L’opzione da parte dei commercianti può essere esercitata già partire dal prossimo 1° gennaio, e solamente in modalità telematica (è prevista una specifica funzionalità all’interno del sito internet dell’Agenzia delle Entrate). L’opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati; ha effetto per l’anno in cui inizia la memorizzazione/trasmissione e per i quattro successivi.
Se non è soggetta a revoca, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
Per quanto riguarda l’invio telematico dei dati giornalieri, è necessario che i soggetti esercenti si dotino di apposito “registratore telematico”, ossia di uno strumento in grado di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere in via telematica i vari dati fiscali.
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