Guida 2016
Il regime forfettario è l’unico regime agevolato
disponibile per le nuove attività come descritto
nella legge di stabilità approvata 15 ottobre 2015.
Per coloro che hanno avviato una nuova attività nell’anno 2016, potranno beneficiare di un aliquota ridotta (5%) per i primi 5 anni, successivamente al 15%.
Vi sono vari scenari da analizzare per il 2016:
- Inizio di una nuova attività dal 01/01/2016;
- Inizio di una nuova attività prima del 31/12/2015;
- Inizio di un’attività nel 2014
Innanzitutto un’attività commerciale viene considerata nuova se nel triennio precedente l’avvio della stessa non è stata esercitata un’arte o una professione o un’attività d’impresa, ne proseguita un’attività svolta precedentemente (come lavoro autonomo, dipendente o di un soggetto che nell’anno precedente abbia realizzato ricavi in misura superiore al limite per l’accesso al regime agevolato).
Nel caso di inizio di nuova attività a partire dal primo gennaio 2016, l’unico regime agevolato di cui avvalersi sarà il nuovo regime forfettario. In tal caso si applicherà un’aliquota del 5% per i primi cinque anni (invece del 15%). Col nuovo regime vengono rimossi i limiti di età (35 anni) ed è previsto un innalzamento delle soglie di accesso di 10.000€. Per le attività professionali ed equiparate tale soglia viene innalzata invece di 15.000€.
Per chi ha iniziato un’attività entro il 31/12/2015 e ha deciso di usufruire del regime forfettario in corso (quello relativo al 2015 appunto) può applicare un’aliquota ridotta al 10% (invece che al 15%).
Tale aliquota va applicata al reddito imponibile, calcolato attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi percepiti. Successivamente, per i quattro anni seguenti (dal 2016 al 2019) la legge di stabilità 2016, prevede di poter applicare un aliquota del 5%.
Per chi invece, nel 2015 avesse approfittato del regime dei minimi previsto per il 2014 e prorogato nel 2015 per i soggetti (persone fisiche) che svolgono attività d’impresa, arti e professioni, dovrebbe poter continuare ad usufruirne fino alla naturale scadenza. Non è infatti inserita nell’attuale versione della legge di stabilità 2016 una differente indicazione.
Infine, per chi ha usufruito del regime dei minimi entro il 31/12/2014, come già dettato dalla legge di stabilità 2015, nel 2016 dovrà poter continuare ad avvalersene fino a naturale scadenza (compimento del trentacinquesimo anno di età o fine del quinquennio agevolato).
Le novità che si vogliono introdurre per il 2016 sono svariate:
- Innalzamento delle soglie di accesso/permanenza al regime agevolato
- Rimozione dei limiti sui redditi da lavoro dipendente
- Rimozione del limite di età di 35 anni previsto precedentemente
- Possibilità di usufruire del nuovo regime da parte di lavoratori dipendenti e pensionati purché non abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato superiore ai 30.000 euro nel precedente anno.
- Riduzione dell’aliquota dal 15% al 5% per il primo quinquennio di attività.
La nuova legge di stabilità mira a fare pulizia e promuovere un unico regime agevolato ampliando il bacino di soggetti che possono usufruirne attraverso la rimozione di alcuni vincoli presenti in precedenza, l’innalzamento delle soglie di accesso e permanenza nel regime e un’aliquota fortemente vantaggiosa. Questo sicuramente potrà costituire una buona spinta al rilancio dell’economia e alla nascita di nuove realtà, che potranno usufruire di tale regime.
Di seguito uno schema riassuntivo con le soglie e i coefficienti finora previsti:
Categoria |
Soglia |
Coefficiente |
Professionisti |
30.000,00 € |
78% |
Artigiani e imprese non alimentari |
30.000,00 € |
67% |
Commercianti (ingrosso e/o dettaglio) |
50.000,00 € |
40% |
Ambulanti nel settore alimentare |
40.000,00 € |
40% |
Ambulanti di altri prodotti |
30.000,00 € |
54% |
Alberghi |
50.000,00 € |
40% |
Terminata la teoria vediamo come creare la nostra prima fattura rispettando le direttive del regime forfettario.
Regime forfettario – La prima fattura
Nel regime forfettario l’emissione delle fatture dovranno essere emesse conformemente a quanto previsto dal regime agevolato.
Sono previste infatti, per chi ha aderito al regime agevolato nell’anno 2015-2016 alcune semplificazioni che vedremo chiaramente nella redazione della fattura forfettaria:
- E’ fatto divieto di detrazione dell’IVA (sia se assolta, addebitata o dovuta);
- Non è possibile avvalersi della rivalsa IVA: sulle fatture del contribuente che si avvale del regime forfettario non deve comparire l’addebito di IVA a titolo di rivalsa;
- Non vi è obbligo di registrazione per fatture emesse, fatture d’acquisto, dei corrispettivi, di tenuta contabile e della conservazione dei registri e dei documenti, con eccezione per la conservazione di documenti ricevuti ed emessi;
- Non è dovuto da parte dei sostituti d’imposta, di effettuare ritenute d’acconto sui ricavi/compensi percepiti. Sarà necessario tuttavia rilasciare una documento che attesti che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva;
- Si è esonerati dalla liquidazione dell’IVA (e quindi anche dalla dichiarazione annuale);
- Vi è l’esonero dall’applicazione di studi di settore e dai parametri,
- Vi è l’esonero dello spesometro, dalla comunicazione dei paesi black list e dall’IRAP;
- Le attività di vendita di giornali, tabacchi e carburante sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi;
- Non deve applicare ritenute sui redditi erogati (lavoro dipendente e assimilato, ecc);
- Se chi usufruisce del regime forfettario è un imprenditore, può calcolare i contributi INPS sul reddito dichiarato e non su quello minimale.
Nel caso di start up (grazie alla legge di stabilità 2016) per i primi 5 anni il reddito imponibile viene ridotto di 1/3 se:
- Nei 5 anni precedenti non è stata svolta attività artistica, professionale o d’impresa;
- L’attività svolta non rappresenta la mera prosecuzione di attività svolte in passato (ad esempio lavoro dipendente o autonomo). Fanno eccezione i periodi di praticantato obbligatorio per esercitare alcuni tipi di professioni.
- In caso di prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da altri, l’ammontare dei compensi/ricavi realizzati nell’anno di imposta precedente non deve essere superiore alla soglia indicata nella tabella dei coefficienti relativa al regime forfettario per quell’attività
Vi sono degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti che utilizzano il nuovo regime forfettario. E’ necessario che le fatture e le bolle doganali siano conservate e numerate, bisogna introdurre l’annotazione “Operazione in franchigia IVA”. Nei casi in cui si è esonerati dall’obbligo di fattura, il contribuente dovrà comunque rilasciare scontrino o ricevuta fiscale. Infine i corrispettivi devono essere certificati. Il contribuente (in regime forfettario) che non svolge una delle attività elencate nell’articolo 2 del DPR 696/1996 (vendita tabacchi, carburante o giornali) deve emettere e conservare fattura e nei casi di esonero della fattura, è necessario emettere e conservare lo scontrino fiscale o la ricevuta.
Una fattura emessa da chi usufruisce del regime forfettario 2016:
- DEVE contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n.633/1972;
- NON DEVE esporre l’IVA (operazione non soggetta ad IVA);
- DEVE contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” per indicare che chi emette fattura beneficia del nuovo regime forfettario;
- Se il contribuente italiano effettua prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) verso soggetti passivi IVA con residenza in un altro paese UE, si parla di “operazione interna” senza diritto di rivalsae non di “operazione intracomunitaria”. Anche in questo caso va apposta la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”;
- Nel caso di operazioni con l‘estero (esportazioni) BISOGNA indicare i riferimenti all’articolo 8 del DPR 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” come da articolo 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.
Secondo la circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, il meccanismo del reverse charge non si applica in determinati regimi agevolati, tra cui il regime forfettario. In tal caso il contribuente italiano che si avvale di regime forfettario che effettua cessioni in reverse charge “interno” (ad esempio riparazioni, pulizia, manutenzione, ecc) deve emettere fattura indicando che il cessionario soggetto passivo IVA non è tenuto ad applicare l’imposta.
Se invece è il contribuente forfettario italiano ad acquistare beni o servizi attraverso l’inversione contabile, questo sarà tenuto ad assolvere l’imposta come da meccanismo di inversione contabile e, non potendo esercitare la detrazione IVA, dovrà versare l’imposta a debito.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, nel nuovo regime forfettario è prevista per le fatture di importo superiore a 77,47 euro. Il bollo va quindi assolto acquistando, per un importo di 2 euro, un contrassegno telematico (ex marca da bollo) o nel caso di fattura elettronica, attraverso il bollo virtuale. Il bollo è obbligatorio poiché tali operazioni non sono soggette ad iva come da CM n.7/E del 2008. Le fatture che riguardano acquisti intracomunitari o per quelle in cui il contribuente forfettario risulta debitore di IVA (es: reverse charge), sono esenti da bollo.
Se il contribuente che si avvale del nuovo regime forfettario effettua acquisti intracomunitari inerenti beni o servizi generici, è tenuto secondo l’articolo 7-ter del DPR 633/1972 a:
- Effettuare l’iscrizione VIES;
- Presentare il modello Intrastat “elenchi acquisti”;
- Integrare l’IVA per gli acquisti intracomunitari e per tutte le operazioni di cui risulta debitore d’imposta;
- Liquidare e versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione (il regime forfettario ha infatti il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari);
- Emettere fattura per gli acquisti intracomunitari o esteri. I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le operazioni per cui risultano essere debitori di IVA, devono emettere un’autofattura o integrarla con il meccanismo di inversione contabile, indicandone aliquota e imposta relativa.
Un esempio di compilazione di fattura forfettaria
Queste istruzioni sono state liberamente tratte dall’articolo del dott. Leandro D’Addario
Allegato: fattura_regime_forfettario.docx
Tutte le news